Immagine
 I torrenti del nostro appennino... di Mirko Dalmonte Martelli
\\ Home Page : Storico per mese (inverti l'ordine)
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 
Regione Emilia Romagna - apertura 2018
Cambiano le regole di ingaggio, Occhio alle ancorine !!

Specie ittiche autoctone più tutelate
Dal 25 marzo entra in vigore il nuovo regolamento sulla pesca nelle acque interne. Modifiche ai limiti di prelievo e misure minime di cattura.

Maggiore tutela della fauna ittica, con particolare attenzione alle specie autoctone in diminuzione - come barbo, lasca, latterino e vairone - e salvaguardia dell’ecosistema acquatico, per evitare il rischio di un eccessivo sfruttamento dei corsi d’acqua. E ancora, valorizzazione del ruolo dell’associazionismo - specialmente per quanto riguarda la formazione dei giovani e l’organizzazione delle gare sportive -  e salva la pesca dell’anguilla, pur in presenza di alcune precise limitazioni sull’impiego delle attrezzature per la cattura, le misure minime e le quantità giornaliere consentite. 

Sono queste le principali novità del regolamento di attuazione della legge regionale n. 11/2912 (e successive modifiche) sulla pesca nelle acque interne e l’acquacoltura.

Approvato in via definitiva nei giorni scorsi dalla Giunta regionale (delibera n. 92/2018) dopo un ampio confronto con le categorie interessate, sarà adottato nei prossimi giorni con decreto del Presidente della Regione ed entrerà in vigore il prossimo 25 marzo, in concomitanza con la riapertura della stagione di pesca ai salmonidi. 

I divieti e i limiti di prelievo introdotti  

Il provvedimento, che aggiorna una normativa che risale a più di vent’anni fa, interessa in Emilia-Romagna una platea di circa 40mila appassionati, oltre ad una ristretta cerchia di pescatori professionali.

Le modifiche più significative riguardano anzitutto l’introduzione di limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per molte specie d’acqua dolce rare (tinca, vairone, lasca, barbo, ecc.). Diverse anche le tipologie di pesci per le quali per la prima volta è stata fissata una taglia minima di detenzione, oppure è aumentata quella attualmente valida. 

Sempre per salvaguardare maggiormente il patrimonio ittico autoctono un’altra importante novità riguarda l’introduzione per alcune specie (alborella, cavedano, lasca) del divieto di cattura in determinati periodi dell’anno, oltre a descrivere con la massima precisione le esche, le pasture, nonché le attrezzature consentite.

Così ad esempio la “mazzaccherasparisce dalla lista degli strumenti ammessi per la cattura dell’anguilla, specie di grande interesse commerciale e oggetto di speciali misure di tutela nell’ambito di un più ampio piano di gestione adottato dalla Regione in linea con le direttive Ue (con le nuove regole la taglia minima di cattura aumenta da 30 a 40 centimetri). 

Più attenzione al benessere dei pesci 

 Per la prima volta viene poi codificato nel regolamento il rispetto del “benessere” dei pesci,considerati alla stregua degli animali d’allevamento, come vacche o suini.

In particolare, le nuove regole estendono a tutte le aree collinari e montane dell’Emilia-Romagna l’obbligo di utilizzare solo ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato per minimizzare il danno inferto agli esemplari di alcune specie (trota, cavedano, lasca), rilasciati in acqua subito dopo la cattura. Inoltre viene esteso ad altre specie protette dall’Ue (come vairone e barbo) l’obbligo di rilascio immediato finora previsto solo per alcuni pesci.  

Infine, altra novità di rilievo, l’avvio di corsi di formazione rivolti agli under 18 per favorire l’apprendimento da parte dei giovani  delle nuove modalità di pesca ed educarli ai valori del rispetto dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio ittico

Più in generale il nuovo regolamento non introduce nuovi vincoli o divieti per quanto concerne le aree della Rete Natura 2000 (zone Sic e Zps) e richiama espressamente le norme di conservazione previste dalla legislazione europea e nazionale vigente.




Vi elenco alcuni passaggi significativi della delibera per le acque D
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
Delibera Num. 92 del 29/01/2018


TITOLO IV
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE “D”

Articolo 17
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un
amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, innescato con esca naturale o
artificiale.
2. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami singoli senza
ardiglione o con ardiglione schiacciato.

3. Non è consentita la pesca da natante.

Articolo 23
Esercizio della pesca nelle zone classificate “D”
1. L’esercizio della pesca è vietato dalle ore 19:00 della prima domenica di ottobre alle ore 05:00
dell’ultima domenica di marzo.

2. Nei restanti mesi dell’anno valgono gli orari stabiliti per le acque di categoria “B” e “C”, secondo
l’articolazione temporale fissata al comma 1 dell’articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 24
Tecniche e strumenti particolari di pesca
1. Tecniche speciali ed innovative di pesca, non disciplinate dal presente regolamento, possono
essere praticate limitatamente a specifiche aree, individuate nel Programma ittico regionale.

TITOLO II
LIMITI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI PRELIEVO

Articolo 25
Limiti quantitativi per la pesca professionale
1. Il pescatore professionale non è soggetto a limite giornaliero di catture nelle acque di categoria
“A” e nelle acque di categoria “B” in cui la pesca professionale è consentita.
2. A cadenza annuale, ogni pescatore professionale deve trasmettere, agli uffici regionali, il
resoconto delle catture eseguite, utilizzando l’apposito modulo, reperibile nelle pagine del sito
istituzionale della Regione Emilia Romagna. Tale adempimento è dovuto anche nel caso in cui
non sia stata svolta nessuna attività di pesca.
3. La Giunta regionale può prevedere limitazioni al pescato ovvero istituire una quota annuale
massima di prelievo per una o più specie ittiche, oltre la quale la pesca professionale deve essere
sospesa.

Articolo 26
Limiti quantitativi per la pesca sportiva o ricreativa
1. Il pescatore sportivo o ricreativo, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell’allegato 2
del presente regolamento, è soggetto a un limite giornaliero di prelievo come di seguito indicato:
a) Zona “A” – quantitativo massimo 5 chili;
b) Zona “B” – quantitativo massimo 4 chili;
c) Zone “C” e “D” – quantitativo massimo 2 chili, compresi i salmonidi;
2. Il limite massimo di pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi
10 chili qualunque sia il numero di pescatori presenti, fatto salvo quanto previsto per alcune specie
nell’allegato 2 del presente regolamento.
3. È fatta deroga ai limiti quantitativi del presente articolo quando il peso è superato dall’ultimo
esemplare catturato.
4. Le specie alloctone non concorrono alla formazione dei suddetti quantitativi di peso.
5. È consentito il prelievo giornaliero di massimo 5 esemplari di salmonidi; per ogni esemplare
trattenuto va eseguita l’immediata registrazione sul tesserino della pesca controllata. Tale limite
quantitativo ed anche l’obbligo di registrazione immediata delle catture non si applicano ai
partecipanti a gare di pesca ai salmonidi, limitatamente ai tempi di svolgimento delle singole
manifestazioni.
6. Ai pescatori sportivi e ricreativi è vietata la commercializzazione del prodotto pescato.


CAPO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 30

Tesserini di pesca controllata
1. I pescatori sportivi che intendono esercitare la pesca ai salmonidi e trattenere il pescato, devono
munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

2. Nelle more dell’attivazione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca
sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 11 del
2012, i tesserini di pesca controllata sono rilasciati attraverso i Comuni o le loro Unioni e le
Associazioni piscatorie, che curano anche la registrazione dei dati di consegna sul Sistema. I
medesimi soggetti provvedono al ritiro dei tesserini di pesca controllata per l’elaborazione dei dati
relativi alle presenze ed ai prelievi di pesca ai fini del successivo ripopolamento.
3. Il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato alla restituzione del precedente, qualora concesso.
Non può essere rilasciato contemporaneamente più di un tesserino per singolo pescatore. La Giunta
regionale delibera in merito al costo eventuale del tesserino.
4. In occasione della prima cattura giornaliera il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle il
codice del sottobacino in cui sta pescando che ritrova in legenda sul tesserino stesso; se, nella
stessa giornata, la pesca viene effettuata in diversi sottobacini, si deve, ripetere la data del giorno
ed indicare il codice degli stessi.
5. Per ogni salmonide pescato deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli
spazi appositamente riservati. In caso di deposito della fauna ittica pescata, cerchiare la casella
relativa agli esemplari depositati.
6. Sono vietate le cancellature e l’uso della matita o di penne non indelebili.
7. In caso di smarrimento, è possibile ottenere un nuovo tesserino solo dopo avere provveduto a
denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di
deterioramento, è consentita la sostituzione del tesserino previa consegna del documento
deteriorato.
8. Il tesserino deve essere restituito nel momento in cui ne viene richiesto uno per la nuova stagione
di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato e relativo alla stagione
precedente deve essere inviato agli uffici regionali competenti.


FINALI
Articolo 33
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore l’ultima domenica di marzo 2018, in coincidenza con
l’inizio della stagione piscatoria 2018-2019.



..... per questi e tanti altre modifiche ci saranno sicuramente dei problemi di comunicazione e sopratutto gestione ... trov inoltre inconcepibile che non vi sia una regola unica di riferimento nazionale, la toscana sembra ancora un mondo a se...
siate preparati, le multe "agli Italiani" le fanno sistematicamente...

Buona apertura a tutti !!



Mirko Dalmonte Martelli


Wildfly Fly Fishing Adventures
www.wildfly.it

Articolo Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1
Ci sono 173 persone collegate




Cerca per parola chiave
 

Titolo


Gli Autori di Wildfly
La pesca a mosca
Wild Fly Video
Wild Fly Facebook
Lago Bigfish
Catch & Release Imola

Copyright
Disclaimer

Titolo
Accessori (4)
Canne e Mulinelli (6)
Club di Pesca (1)
Corso di Pesca a Mosca (22)
Curiositą (27)
Diplomi e riconoscimenti (9)
Dressing - Fly Tying (21)
DVD VIDEO GRATIS (1)
Fiere e Raduni (3)
Fiumi - Torrenti - Laghi (69)
Gadget Wildfly (3)
Pubblicazioni e Articoli (6)
Sky Tv (2)
Waders & Boots (5)
Wild Fly Video (37)
Zaini & Bags (2)

< marzo 2024 >
L
M
M
G
V
S
D
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             


Titolo
Fotografie (2)
Testata (62)

Le fotografie pił cliccate



"
Seguitemi, vi farò pescatori di trote...

MDM
"


19/03/2024 @ 04:50:21
script eseguito in 92 ms